Capo III
Art. 10
Registrazione e custodia delle armi e delle munizioni nel territorio nazionale
In vigore dal 19 dic 2019
1. L'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata, muniti delle autorizzazioni di cui agli o 8, possono detenere sul territorio nazionale le armi e le munizioni di cui all' previo rilascio della licenza per la custodia, ai sensi degli articoli 31 e 47 T.U.L.P.S., fermi restando gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 35 e 55 del medesimo testo unico. L'autorizzazione oltre ad indicare il numero, il tipo, la marca e la matricola delle armi, stabilisce il tipo ed il quantitativo massimo di munizioni che possono essere detenute in custodia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della custodia delle armi e delle munizioni.
2. I locali per la custodia delle armi e del relativo munizionamento devono avere le seguenti caratteristiche:
a) essere sistemati in locali interni, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, muniti di porte blindate e di aperture ugualmente blindate, oppure dotati di inferriate e grate metalliche di sicurezza e disporre di adeguati congegni di allarme e di videosorveglianza;
b) le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e di dispositivi di illuminazione d'emergenza;
c) le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.
3. Per la custodia delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all' dell'allegato B, capitolo VI, al regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., nei limiti di cui agli del medesimo capitolo VI.
4. Il titolare della licenza cura la corretta tenuta del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni di cui agli articoli 35 e 55 T.U.L.P.S., sul quale sono annotati il prelevamento ed il versamento delle armi e delle munizioni.
5. Fermo quanto previsto dall', le armi ed il relativo munizionamento possono essere prelevate dai locali di custodia unicamente dalle guardie giurate autorizzate allo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile.
6. Le armi in custodia sono consegnate scariche. Nel locale di custodia devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza da osservare e devono essere presenti postazioni mobili o fisse per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle armi.
Storico versioni
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