Capo III
Art. 13
Custodia ed impiego delle armi a bordo del naviglio mercantile
In vigore dal 19 dic 2019
1. Le armi e le munizioni autorizzate sono custodite a bordo della nave, nei locali di cui all' del decreto dirigenziale 23 marzo 2015, n. 307, del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in appositi contenitori metallici corazzati, collocati in spazi protetti, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, le cui chiavi sono nella disponibilità esclusiva del Comandante della nave. Le armi sono custodite scariche.
2. L'uso delle armi a bordo delle navi da parte delle guardie giurate è consentito nei casi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia ed è in ogni caso disposto dal Comandante della nave, nel rispetto delle disposizioni contenute negli del codice della navigazione, che impartisce le necessarie ed opportune disposizioni al responsabile delle guardie giurate a bordo.
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