Capo III
Art. 11 bis
Autorizzazioni per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria da parte di imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea
In vigore dal 5 ago 2022
1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 260-bis, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria ai sensi dell'articolo 134-bis, comma 2, del T.U.L.P.S., le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea trasmettono al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza la documentazione idonea a comprovare il possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità dello Stato di stabilimento necessarie allo svolgimento dei servizi antipirateria, ivi comprese le abilitazioni riguardanti il personale dipendente, la cessione in comodato e il porto delle armi da parte dello stesso personale.
2. Nel caso in cui il personale da impiegare per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria non sia munito di Carta europea d'arma da fuoco, l'impresa è tenuta a richiedere al Questore competente per il luogo di sede legale dell'armatore l'autorizzazione all'introduzione di armi comuni da sparo da impiegare nei predetti servizi ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S..
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli .
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