Capo III
Art. 11
Trasporto e registrazione delle armi imbarcate nel territorio nazionale
In vigore dal 19 dic 2019
1. Le armi ed il relativo munizionamento, custodite nei locali di cui all', sono trasportate e scortate da guardie giurate dipendenti dall'armatore o dall'istituto di vigilanza privata fino al luogo d'imbarco, nonché dal luogo di sbarco ai locali di custodia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 193, comma 2, del codice della navigazione. Del trasporto è dato avviso al Questore ai sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31 del medesimo testo unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'articolo 28 T.U.L.P.S., che hanno facoltà di stabilire speciali misure e prescrizioni per il trasporto.
2. Per l'imbarco delle armi e del relativo munizionamento, si applicano gli obblighi di iscrizione e di annotazione nei documenti di bordo di cui al titolo V, Capo III, parte I, libro I del codice della navigazione ed in particolare gli articoli 170, numero 6, e 174, che tengono luogo della registrazione prevista dagli articoli 35 e 55 T.U.L.P.S. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, più una di riserva per ogni guardia. Il relativo munizionamento non deve eccedere la quantità di mille cartucce per operatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2019-11-07;139#art-11