Capo III

Art. 9

Procedimento di rilascio delle autorizzazioni

In vigore dal 19 dic 2019
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli , l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata presentano la relativa istanza all'Autorità di pubblica sicurezza competente ai sensi dei predetti , comma 1, e 8, comma 1, utilizzando il modello di cui all'allegato A, che è parte integrante del presente regolamento. 2. Ottenute le autorizzazioni di cui agli o 8, l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata comunicano, utilizzando il modello di cui all'allegato B, che è parte integrante del presente regolamento, per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata inviata almeno quarantotto ore prima dell'imbarco, all'autorità competente ed al Questore: a) l'inizio del servizio; b) l'itinerario della nave in cui sono imbarcate le guardie giurate, con l'indicazione dei porti di imbarco e sbarco; c) la dichiarazione di conformità della nave, resa conformemente al modello di dichiarazione di cui al predetto allegato B.
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Procedimento di rilascio delle autorizzazioni (Art. 9 Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.) — Testo vigente | Portale Normativo