Capo III
Art. 9
Procedimento di rilascio delle autorizzazioni
In vigore dal 19 dic 2019
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli , l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata presentano la relativa istanza all'Autorità di pubblica sicurezza competente ai sensi dei predetti , comma 1, e 8, comma 1, utilizzando il modello di cui all'allegato A, che è parte integrante del presente regolamento.
2. Ottenute le autorizzazioni di cui agli o 8, l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata comunicano, utilizzando il modello di cui all'allegato B, che è parte integrante del presente regolamento, per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata inviata almeno quarantotto ore prima dell'imbarco, all'autorità competente ed al Questore:
a) l'inizio del servizio;
b) l'itinerario della nave in cui sono imbarcate le guardie giurate, con l'indicazione dei porti di imbarco e sbarco;
c) la dichiarazione di conformità della nave, resa conformemente al modello di dichiarazione di cui al predetto allegato B.
Storico versioni
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