Capo II

Art. 4

Requisiti delle guardie giurate

In vigore dal 5 ago 2022
1. I servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti dalle guardie giurate in relazione a quanto previsto dall', commi 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito la certificazione per i servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, rilasciata, nel rispetto dei provvedimenti con i quali il Dipartimento della pubblica sicurezza definisce i programmi di addestramento del personale ai sensi dell', comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, all'esito di una prova di esame sostenuta dinanzi alla Commissione di cui all', comma 4, del suddetto decreto, anche su specifici argomenti di interesse per l'espletamento dei servizi antipirateria individuati secondo le modalità stabilite ai sensi dell', comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009. La predetta certificazione è rilasciata, senza prova d'esame, alle guardie giurate che abbiano effettuato nei tre anni precedenti un periodo cumulativo non inferiore a novanta giorni di impiego effettivo in servizio antipirateria a bordo di navi in transito in acque internazionali soggette a rischio pirateria, risultante da apposita attestazione emessa dall'armatore ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza; a-bis) aver frequentato e superato, con oneri a carico degli interessati, l'apposito corso di formazione specialistica, organizzato dal Ministero della difesa, di cui all' del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009; b) essere in possesso di porto d'arma lunga per difesa personale, ai sensi dell'articolo 42 T.U.L.P.S.

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Requisiti delle guardie giurate (Art. 4 Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.) — Testo vigente | Portale Normativo