Art. 5
Condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura
In vigore dal 10 mar 2017
1. L'organismo collettivo utilizza, nel rispetto dei limiti di capacità di cui all', comma 1, una o più apparecchiature nella propria disponibilità giuridica.
2. L'apparecchiatura è ubicata in aree nella disponibilità giuridica dell'organismo collettivo.
3. L'apparecchiatura è ubicata nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse e il conferimento del rifiuto organico all'attività di compostaggio di comunità deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti.
4. Le apparecchiature di tipo elettromeccanico sono idonee alla produzione di ammendante compostato misto e ammendante compostato verde, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti.
5. Le apparecchiature di taglia grande (T3) sono dotate di sonde per la misurazione della temperatura poste all'interno della massa in lavorazione. I dati rilevati dalle medesime sono raccolti con frequenza almeno giornaliera e resi disponibili per i soggetti di cui all', comma 1, nelle modalità da essi indicate.
6. Alla cessazione dell'attività di compostaggio di comunità, l'apparecchiatura è disinstallata e smaltita nel rispetto delle disposizioni di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-12-29;266#art-5