Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 mar 2017
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
a) apparecchiatura: struttura idonea all'attività di compostaggio di comunità di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto (compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura è classificata in funzione della capacità di trattamento in taglie piccola (T1), media (T2) e grande (T3) secondo la tabella di cui all'allegato 5;
b) compostaggio: processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost;
c) compost: miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica di rifiuti organici non destinata alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all';
d) utenza: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all', comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
e) organismo collettivo: due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio;
f) utenze conferenti: utenze domestiche e non domestiche, associate ad un unico organismo collettivo, e ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell'apparecchiatura e all'utilizzo del compost prodotto;
g) conduttore: soggetto incaricato della conduzione dell'apparecchiatura;
h) responsabile: legale rappresentante dell'organismo collettivo;
i) strutturante: materiale ligneo-cellulosico di granulometria adeguata alle caratteristiche dell'apparecchiatura, impiegato con la funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;
l) piano di utilizzo: documento, approvato dall'organismo collettivo, recante le modalità di utilizzo del compost ottenuto dall'attività di compostaggio di comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-12-29;266#art-2