Art. 1
Finalità, ambito di applicazione ed esclusioni
In vigore dal 10 mar 2017
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio dell'Unione europea del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l', paragrafo 2, relativo alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), che fissa uno specifico obiettivo, pari al 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro il 2020, e l' che individua la gerarchia dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti e l'articolo 16 che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e, in particolare, l'articolo 180, comma 1-octies, secondo cui «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa»;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;
Considerato che ai sensi della decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18 novembre 2011, il compostaggio dei rifiuti è conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE;
Considerato che il compostaggio di comunità è anch'esso conteggiato per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE;
Considerato che il compostaggio di comunità riduce il conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo di cui all', paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Acquisito il formale concerto reso dal Ministro della salute reso con nota del 3 ottobre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2016;
Acquisito il parere del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 22 dicembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 18 novembre 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Finalità, ambito di applicazione ed esclusioni
1. Il presente decreto stabilisce i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l'attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute umana.
2. Salvo quanto disposto dall', il presente decreto si applica alle attività di compostaggio di comunità intraprese da un organismo collettivo al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-12-29;266#art-1