Art. 4

Gestione dell'attività di compostaggio di comunità

In vigore dal 10 mar 2017
1. I materiali e i rifiuti ammissibili nelle apparecchiature sono elencati nell'allegato 3. 2. L'attività di compostaggio di comunità è esercitata secondo le modalità operative indicate nell'allegato 4, parte A, e rispetta i parametri di cui all'allegato 4, parte B.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-12-29;266#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo