Art. 9

Controlli

In vigore dal 10 mar 2017
1. Le attività di controllo di compostaggio di comunità sono esercitate ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dai comuni nell'ambito del regolamento di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del medesimo decreto e del regolamento della tassa sui rifiuti ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'esito dei controlli svolti ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è comunicato al comune. 2. Se dalle ispezioni di cui al comma 1 risulta accertata la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto il comune impartisce le opportune prescrizioni. 3. Il responsabile, anche su segnalazione del conduttore, può diffidare l'utente che non rispetta il regolamento di cui all'allegato 2. Qualora l'utente non si adegui, il responsabile comunica al comune lo stralcio dell'utenza dall'elenco delle utenze conferenti di cui all'allegato 1 e 1B. 4. Il comune trasmette entro il 31 maggio di ogni anno gli esiti delle ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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Controlli (Art. 9 Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.) — Testo vigente | Portale Normativo