Art. 7
Conduttore dell'apparecchiatura
In vigore dal 10 mar 2017
1. Il conduttore è individuato dall'organismo collettivo. In caso di dimissioni o impedimenti le funzioni del conduttore sono svolte dal responsabile per un periodo non superiore a un mese. Entro lo stesso termine l'organismo collettivo individua un altro conduttore.
2. La nomina del conduttore e l'accettazione dell'incarico risultano da atto scritto comunicato al soggetto di cui all' e con le modalità ivi specificate.
3. Il conduttore di apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3), prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti, partecipa ad un corso di formazione della durata di almeno 8 ore, i cui contenuti minimi sono i seguenti:
a) definizioni e tipologie dei rifiuti organici;
b) tecniche e tecnologie del compostaggio;
c) uso e funzionamento delle compostiere di tipo statico ed elettromeccanico;
d) uso in agricoltura e florovivaistica del compost.
4. Il corso può essere erogato dall'impresa che fornisce l'apparecchiatura ovvero da enti o istituti competenti nel settore.
Al termine del corso è rilasciato apposito attestato.
5. Il conduttore assicura il corretto funzionamento dell'apparecchiatura secondo le disposizioni di cui agli e garantisce il corretto esercizio dell'attività di compostaggio nel rispetto del regolamento di cui all'allegato 2.
6. Il conduttore, per le apparecchiature di taglia media (T2) e grande (T3), conserva in un apposito registro, anche elettronico, i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all', comma 1, per le finalità di cui all', comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-12-29;266#art-7