Art. 8

Contributo agli obiettivi di gestione del rifiuto

In vigore dal 10 mar 2017
1. Ai fini della riduzione della tassa rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'eventuale computo del compostaggio di comunità nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni, il responsabile dell'apparecchiatura comunica entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comune territorialmente competente, nelle modalità definite dal medesimo, le quantità in peso, relative all'anno solare precedente: a) dei rifiuti conferiti; b) del compost prodotto; c) degli scarti; d) del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'. 2. Per le apparecchiature di taglia piccola (T1) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. 3. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, in assenza di dati puntuali delle amministrazioni locali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno. 4. I comuni calcolano i dati aggregati relativi alle informazioni di cui al comma 1 e li comunicano all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 30 aprile di ogni anno, nelle modalità definite dal medesimo, ai fini del calcolo delle percentuali di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. I comuni mettono a disposizione i dati di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su richiesta del medesimo. 6. Il comune invia alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero complessivo di apparecchiature in esercizio e la capacità complessiva di trattamento ai fini delle valutazioni utili alla predisposizione della pianificazione di settore. 7. Il responsabile dell'apparecchiatura comunica, entro il 31 dicembre di ogni anno, la cessazione dell'attività di compostaggio di comunità al soggetto di cui all' con le modalità ivi specificate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-12-29;266#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Contributo agli obiettivi di gestione del rifiuto (Art. 8 Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.) — Testo vigente | Portale Normativo