Art. 3

Procedura semplificata

In vigore dal 10 mar 2017
1. L'attività di compostaggio di comunità è intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al comune territorialmente competente, che ne dà comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 2. La segnalazione di cui al comma 1, firmata dal responsabile, è inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Detta segnalazione è redatta nel formato di cui all'allegato 1 e alla stessa deve essere allegata la documentazione ivi elencata. 3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti. I contenuti minimi del suddetto regolamento sono indicati nell'allegato 2. 4. Le eventuali variazioni in corso di esercizio dell'attività di compostaggio di comunità sono trasmesse al soggetto di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 2.
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Procedura semplificata (Art. 3 Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunita' di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.) — Testo vigente | Portale Normativo