Art. 10
Attività di compostaggio di quantità di rifiuti inferiori a 1 tonnellata
In vigore dal 10 mar 2017
Attività di compostaggio di quantità
di rifiuti inferiori a 1 tonnellata
1. Le utenze che intraprendono le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata utilizzano per l'invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all', comma 1, il modulo di cui all'allegato 1B.
2. Il compost prodotto dall'attività di cui al comma 1 non è utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale.
3. Alle attività di compostaggio di comunità di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'.
4. Per le attività di compostaggio di comunità di cui al comma 1 le dichiarazioni di cui all', commi 1 e 7, sono effettuate dalle singole utenze conferenti in modo congiunto secondo le disposizioni di cui all', comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 dicembre 2016
Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 909
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2016-12-29;266#art-10