Art. 18

Gruppo di lavoro

In vigore dal 16 lug 2014
1. Il gruppo di lavoro si riunisce, di norma, quattro volte l'anno. 2. Le riunioni del gruppo di lavoro sono presiedute dal componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. La segreteria del gruppo di lavoro è assicurata dall'ente gestore. 3. Per la partecipazione ai lavori del gruppo di lavoro non è dovuto alcun compenso nè rimborso spese a qualsiasi titolo spettante. 4. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti può richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro.
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