Art. 23

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 16 lug 2014
1. Le disposizioni riguardanti le informazioni si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le disposizioni riguardanti gli aderenti diretti di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 maggio 2014 Il Ministro: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, registrazione prev. n. 1993
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Disposizioni transitorie e finali (Art. 23 Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'.) — Testo vigente | Portale Normativo