Art. 22

Scambio di dati con il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza

In vigore dal 16 lug 2014
1. I risultati di specifico interesse di cui all'articolo 30-quater, comma 3, del decreto legislativo, ove rilevanti, sono comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del gruppo di lavoro al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, secondo modalità da stabilirsi previe intese tra il Dipartimento del tesoro e il medesimo Nucleo. 2. In aderenza a quanto previsto dall'articolo 30-quater, comma 4, del decreto legislativo, il titolare dell'archivio può avvalersi, in presenza di significativi riscontri, della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo 30-ter, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo. Il Dipartimento del tesoro ed il Nucleo speciale di polizia valutaria stabiliscono periodicamente le modalità, i termini ed i contenuti della collaborazione, ivi compresi gli indici di anomalia di cui il titolare dell'archivio tiene conto ai fini della richiesta di collaborazione del suddetto Nucleo. 3. Nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto legislativo, il Nucleo speciale di polizia valutaria può avvalersi della collaborazione degli altri reparti della Guardia di finanza.
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Scambio di dati con il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (Art. 22 Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'.) — Testo vigente | Portale Normativo