Art. 19
Servizio telefonico e telematico
In vigore dal 16 lug 2014
1. Il servizio gratuito, telefonico e telematico è deputato, ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 8, del decreto legislativo, a ricevere le segnalazioni dei soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità.
2. Le segnalazioni relative ai soggetti che hanno subito frodi sono composte da:
a) data della segnalazione;
b) elementi identificativi del soggetto segnalante:
1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita;
3) sesso;
4) cittadinanza;
5) codice fiscale;
6) copia del documento di identità;
c) descrizione della tipologia di frode subita;
d) copia della denuncia rilasciata dall'Autorità giudiziaria.
3. L'ente gestore verifica la completezza delle segnalazioni di cui al comma 2 e, in caso di riscontro positivo, provvede ad immetterle nell'Archivio.
4. Le segnalazioni di cui al comma 2 restano iscritte nell'Archivio per tre anni dalla data di ricevimento.
5. La consultazione delle segnalazioni di cui al comma 2 da parte degli aderenti diretti non richiede la preventiva autorizzazione del titolare dell'Archivio.
6. Le segnalazioni relative ai soggetti che temono di aver subito frodi non sono iscritte nell'Archivio. L'ente gestore fornisce un'informativa al soggetto interessato relativamente alle amministrazioni pubbliche e agli enti, pubblici e privati presso i quali rivolgersi, al fine di prevenire il configurarsi della fattispecie di cui al comma 2.
Storico versioni
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