Art. 17

Permanenza dell'iscrizione delle informazioni relative alle frodi subite

In vigore dal 16 lug 2014
1. Le informazioni di cui all', comma 1, restano iscritte nell'Archivio per tre anni dalla data di ricevimento.
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Permanenza dell'iscrizione delle informazioni relative alle frodi subite (Art. 17 Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'.) — Testo vigente | Portale Normativo