Art. 15

Consultazione delle informazioni da parte degli aderenti diretti

In vigore dal 16 lug 2014
Consultazione delle informazioni da parte degli aderenti diretti 1. La consultazione delle informazioni di cui all', comma 1, da parte degli aderenti diretti non richiede la preventiva autorizzazione da parte del titolare dell'archivio. 2. La consultazione delle informazioni di cui all', comma 2, da parte degli aderenti diretti richiede la preventiva autorizzazione da parte del titolare dell'archivio. Tale autorizzazione è rilasciata di volta in volta agli aderenti diretti che risultano aver comunicato, con regolarità e completezza, le informazioni di cui all', comma 2.
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Consultazione delle informazioni da parte degli aderenti diretti (Art. 15 Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'.) — Testo vigente | Portale Normativo