Art. 15
Consultazione delle informazioni da parte degli aderenti diretti
In vigore dal 16 lug 2014
Consultazione delle informazioni da parte
degli aderenti diretti
1. La consultazione delle informazioni di cui all', comma 1, da parte degli aderenti diretti non richiede la preventiva autorizzazione da parte del titolare dell'archivio.
2. La consultazione delle informazioni di cui all', comma 2, da parte degli aderenti diretti richiede la preventiva autorizzazione da parte del titolare dell'archivio. Tale autorizzazione è rilasciata di volta in volta agli aderenti diretti che risultano aver comunicato, con regolarità e completezza, le informazioni di cui all', comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-05-19;95#art-15