Art. 20
Accesso ai Dati ed alle informazioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e delle Forze di polizia
In vigore dal 16 lug 2014
1. Le Forze di polizia e il Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 30-quater, commi 2 e 3, del decreto legislativo accedono alle informazioni contenute nell'Archivio, attraverso un collegamento tra il predetto Archivio ed il Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il collegamento deve rispondere a procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche del predetto Centro e dello stesso Archivio e nel rispetto degli standard previsti dal Sistema pubblico di connettività, secondo le intese fra il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di pubblica sicurezza, e deve essere realizzato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Eventuali risultati di specifico interesse di cui all'articolo 30-quater, comma 3, del decreto legislativo, diversi dalle informazioni di cui al comma precedente, derivanti dalla gestione dell'Archivio, utili ai fini dell'analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia sono comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del gruppo di lavoro al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale -, secondo modalità da stabilirsi previe intese tra il Dipartimento del Tesoro e la predetta Direzione centrale.
Storico versioni
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