Art. 20

Accesso ai Dati ed alle informazioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e delle Forze di polizia

In vigore dal 16 lug 2014
1. Le Forze di polizia e il Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 30-quater, commi 2 e 3, del decreto legislativo accedono alle informazioni contenute nell'Archivio, attraverso un collegamento tra il predetto Archivio ed il Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il collegamento deve rispondere a procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche del predetto Centro e dello stesso Archivio e nel rispetto degli standard previsti dal Sistema pubblico di connettività, secondo le intese fra il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di pubblica sicurezza, e deve essere realizzato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Eventuali risultati di specifico interesse di cui all'articolo 30-quater, comma 3, del decreto legislativo, diversi dalle informazioni di cui al comma precedente, derivanti dalla gestione dell'Archivio, utili ai fini dell'analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia sono comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del gruppo di lavoro al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale -, secondo modalità da stabilirsi previe intese tra il Dipartimento del Tesoro e la predetta Direzione centrale.
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Accesso ai Dati ed alle informazioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e delle Forze di polizia (Art. 20 Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'.) — Testo vigente | Portale Normativo