Art. 21

Scambio di dati con l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia

In vigore dal 16 lug 2014
1. I risultati di specifico interesse di cui all'articolo 30-quater, comma 3, del decreto legislativo, ove rilevanti, sono comunicati dal titolare dell'archivio, anche d'iniziativa, ovvero su richiesta del Gruppo di lavoro all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, secondo modalità da stabilirsi previe intese tra il Dipartimento del tesoro e l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia.
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Scambio di dati con l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (Art. 21 Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'.) — Testo vigente | Portale Normativo