Art. 12
Rischio di frodi
In vigore dal 16 lug 2014
1. Si configura il rischio di frodi che comporta la comunicazione delle informazioni di cui all', comma 2, quando viene raggiunto il seguente parametro: tre o più incongruenze rilevate in sede di riscontro dell'autenticità dei Dati forniti dal soggetto che richiede di effettuare l'operazione.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuato, previo parere del gruppo di lavoro e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ogni altro parametro di rischio di frodi idoneo al perseguimento delle finalità del decreto legislativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2014-05-19;95#art-12