Art. 10
Procedura di riscontro dell'autenticità dei Dati
In vigore dal 16 lug 2014
1. I Dati di cui all' sono assoggettati a riscontro, mediante procedure telematiche compatibili, con quelli detenuti nelle banche dati degli enti e amministrazioni pubbliche nel modo seguente:
a) gli elementi identificativi di cui all', comma 1, lettera a), sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'interno;
b) gli elementi identificativi di cui all', comma 1, lettera b), sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati del Ministero dell'interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) gli elementi identificativi di cui all', comma 2, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate;
d) gli elementi identificativi di cui all', comma 3, sono assoggettati a riscontro con quelli detenuti nelle banche dati degli istituti INPS e INAIL.
2. L'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'Archivio alle banche dati degli enti e amministrazioni pubbliche.
Storico versioni
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