Art. 5

Richiesta di verifica e pagamento del contributo

In vigore dal 16 lug 2014
1. Gli aderenti diretti inviano all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei Dati, secondo le modalità e i termini stabiliti nel presente regolamento. 2. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano da parte degli aderenti diretti il pagamento di un contributo all'ente gestore, previa stipula della convenzione di cui all', comma 2, articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio centrale informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo, di seguito denominato «Archivio», sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. 3. La misura delle componenti del contributo è stabilita nel modo seguente: a) per l'adesione al sistema, gli aderenti diretti sono assoggettati al pagamento pro quota, in parti uguali, di un contributo, al netto dell'IVA, di complessivi 3.919.443,80 euro. Fermo restando tale importo complessivo, per gli aderenti diretti il cui valore dell'attivo dello stato patrimoniale, risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è superiore a euro 5.000.000.000,00, l'importo del contributo può essere incrementato fino al doppio di quello stabilito; b) per ciascuna richiesta di verifica, il singolo aderente diretto è assoggettato al pagamento di un contributo, al netto dell'IVA, di 0,30 euro. 4. Le somme complessivamente versate dagli aderenti diretti affluiscono all'ente gestore, con modalità stabilite nella convenzione di cui all', comma 2. Ai sensi dell'articolo 30-septies, comma 1, del decreto legislativo, l'ente gestore deve tenere contabilità separata e fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate ed ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto, secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all'articolo 30-ter, comma 3, del decreto legislativo. 5. Gli aderenti diretti versano la componente del contributo di cui al comma 3, lettera a), all'atto della stipula della convenzione di cui all', comma 2, da sottoscrivere entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. A decorrere dalla data di avvio del sistema di prevenzione, gli aderenti diretti non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 3, lettera b), fino alla concorrenza dell'importo versato dagli stessi aderenti diretti ai sensi del medesimo comma 3, lettera a). 7. Eventuali crediti nei confronti degli aderenti diretti in relazione al mancato versamento del contributo sono riscossi mediante procedura di iscrizione a ruolo ai sensi dell', commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n 46. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sia ai soggetti di nuova costituzione che rientrano nella categoria degli aderenti diretti, sia alle nuove categorie di soggetti individuate ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 6, del decreto legislativo.
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Richiesta di verifica e pagamento del contributo (Art. 5 Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'.) — Testo vigente | Portale Normativo