Art. 13

Periodo di monitoraggio delle informazioni sul rischio di frodi

In vigore dal 16 lug 2014
Periodo di monitoraggio delle informazioni sul rischio di frodi 1. L'aderente diretto comunica al titolare dell'archivio, mediante l'invio delle informazioni di cui all', comma 2, l'apertura del periodo di monitoraggio. Tale periodo, necessario ai predetti aderenti diretti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frode, non può superare i quindici giorni. 2. Nel caso di operazione autorizzata di cui all', comma 2, lettera d), n. 6), l'aderente diretto comunica all'ente gestore l'esito del periodo di monitoraggio di cui al comma 1 in termini di «accertamento della frode subita» o di «conclusione del monitoraggio senza ulteriori provvedimenti». Sulla base di tale comunicazione, l'ente gestore riqualifica come informazioni ai sensi dell', comma 1, le informazioni relative al rischio di frodi, ovvero provvede alla loro cancellazione. 3. Nel caso di operazione non autorizzata dall'aderente diretto o di mancata segnalazione circa la conclusione del monitoraggio, decorsi i termini di cui al comma 1, l'ente gestore provvede d'ufficio alla cancellazione delle informazioni di cui all', comma 2.
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Periodo di monitoraggio delle informazioni sul rischio di frodi (Art. 13 Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'.) — Testo vigente | Portale Normativo