Art. 7
Distacco presso organizzazioni internazionali
In vigore dal 2 feb 2012
1. Con il consenso dell'interessato e previa intesa con l'ente di destinazione, la Direzione Generale può distaccare l'esperto a prestare temporaneamente servizio presso un'organizzazione internazionale operante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.
L'organizzazione internazionale ne assume ogni onere finanziario, esclusi gli oneri previdenziali che, calcolati sul trattamento metropolitano, restano a carico dell'Amministrazione.
2. Il periodo di distacco non può eccedere un anno, rinnovabile al massimo per un ulteriore anno. Per esigenze di servizio, nel corso del periodo suddetto, la Direzione Generale può disporre il rientro dell'esperto distaccato presso l'Amministrazione centrale con un preavviso di 90 giorni.
3. È fatta salva la disciplina degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea.
Storico versioni
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