Art. 3
Funzioni
In vigore dal 2 feb 2012
1. Gli esperti di cui all', comma 1 sono collocati in tre livelli funzionali e retributivi, a seconda dell'esperienza maturata e del livello di responsabilità.
2. Per il primo livello funzionale e retributivo possono essere stipulati al massimo 20 contratti. Per il secondo livello funzionale e retributivo possono essere stipulati al massimo 50 contratti. I restanti contratti, fino alla concorrenza dei contingenti massimi previsti dalla legge n. 49/1987, sono stipulati al terzo livello funzionale e retributivo.
3. Gli esperti del terzo livello possono accedere al secondo livello funzionale e retributivo dopo almeno 8 anni di effettivo svolgimento delle funzioni nel terzo livello, previa valutazione positiva sul servizio prestato da parte di una Commissione istituita dalla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, previa delibera del Comitato Direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
4. Dopo almeno 8 anni di effettivo svolgimento delle funzioni di esperto di secondo livello o dopo almeno 16 anni di effettivo svolgimento delle funzioni di esperto, di cui almeno 4 al secondo livello, gli esperti possono accedere al primo livello funzionale e retributivo, con la medesima procedura di cui al comma precedente.
5. Per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo può incaricare del coordinamento di una Sezione distaccata di cui all' del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 persone che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto un incarico di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, anche qualora la cessazione dall'incarico stesso sia avvenuta ai sensi dell', comma 1 del presente regolamento. Restano fermi i compiti attribuiti dall'articolo 13, comma 4 della legge n. 49/1987 al Direttore dell'Unità Tecnica Locale da cui la Sezione distaccata dipende.
6. L'incarico di cui al precedente comma è conferito per un periodo di 1 anno ed è rinnovabile per una o più volte fino al massimo complessivo di 3 anni. L'incarico è in qualsiasi momento revocabile, previa delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo. Si applicano gli articoli 142, 143 e 148 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2011-11-29;223#art-3