Art. 4
Trattamento economico
In vigore dal 2 feb 2012
1. La retribuzione annua lorda è stabilita in euro 44.636,67 per il terzo livello, 60.087,17 per il secondo livello, 73.340,02 per il primo livello.
2. Fatte salve le indennità eventualmente spettanti a titolo di trattamento di missione ed oneri sociali connessi, la retribuzione per ciascuna delle tre fasce è onnicomprensiva e include la tredicesima mensilità.
3. Il pagamento dei compensi è corrisposto mensilmente in via posticipata in ragione di un tredicesimo della retribuzione annua. La residua tredicesima mensilità è corrisposta entro il mese di dicembre.
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede con cadenza triennale all'adeguamento del trattamento economico, tenuto conto dell'andamento medio delle retribuzioni del personale di livello non dirigenziale del Comparto Ministeri.
Storico versioni
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