Art. 4

Trattamento economico

In vigore dal 2 feb 2012
1. La retribuzione annua lorda è stabilita in euro 44.636,67 per il terzo livello, 60.087,17 per il secondo livello, 73.340,02 per il primo livello. 2. Fatte salve le indennità eventualmente spettanti a titolo di trattamento di missione ed oneri sociali connessi, la retribuzione per ciascuna delle tre fasce è onnicomprensiva e include la tredicesima mensilità. 3. Il pagamento dei compensi è corrisposto mensilmente in via posticipata in ragione di un tredicesimo della retribuzione annua. La residua tredicesima mensilità è corrisposta entro il mese di dicembre. 4. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si provvede con cadenza triennale all'adeguamento del trattamento economico, tenuto conto dell'andamento medio delle retribuzioni del personale di livello non dirigenziale del Comparto Ministeri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2011-11-29;223#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trattamento economico (Art. 4 Regolamento recante norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).) — Testo vigente | Portale Normativo