Art. 9

Doveri

In vigore dal 2 feb 2012
1. L'esperto deve comportarsi in maniera irreprensibile e professionale nello svolgimento dei suoi compiti e mansioni contrattuali, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 2. L'esperto deve attenersi agli articoli 142 e 148 del DPR n. 18/1967. 3. È obbligo dell'esperto prestare la propria opera anche all'estero quando la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo lo disponga ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 4. L'esperto non può esercitare il commercio, l'industria, nè alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di altri soggetti pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro o in enti di qualsiasi natura che ricevono erogazioni dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2011-11-29;223#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo