Art. 12

Norme transitorie ed entrata in vigore

In vigore dal 2 feb 2012
1. Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. In sede di prima applicazione, le procedure di cui all', commi 3 e 4 sono avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino ad allora gli esperti di cui all', comma 1 resteranno inquadrati nei livelli ad essi attribuiti all'atto del reclutamento, con la stipula, previa valutazione del curriculum di servizio e il superamento di un colloquio innanzi ad una Commissione nominata dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, di contratti individuali a tempo indeterminato, ai sensi dell', comma 01 del Decreto Legislativo n. 368/2001. 3. In applicazione di quanto previsto dall', comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il collocamento degli esperti in un livello funzionale e retributivo superiore eventualmente disposto negli anni 2011, 2012 e 2013, ha effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Alle retribuzioni del personale di cui al presente regolamento si applicano le limitazioni degli adeguamenti automatici retributivi previsti dai provvedimenti di contenimento della spesa pubblica adottati per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. 4. È abrogato il regolamento di cui al Decreto Interministeriale 209/4566/1 del 27/7/1987 e successive integrazioni. Il presente regolamento, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 novembre 2011 Il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata Il Ministro dell'economia e delle finanze Monti Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2012 Affari esteri, registro n. 1, foglio n. 83
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