Art. 8
Ferie
In vigore dal 2 feb 2012
1. L'esperto ha diritto a ferie retribuite nella misura annua di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di cui alla legge n. 937/1977.
2. Si applica l'articolo 143 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Storico versioni
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