Art. 10
Tempo di lavoro
In vigore dal 2 feb 2012
1. Gli esperti articolano la propria prestazione lavorativa in relazione all'esigenza di assicurare il buon andamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo loro affidate, sulla base delle esigenze di servizio determinate dal superiore gerarchico diretto. In caso di svolgimento di attività lavorative in ore serali o notturne o in giorni festivi, viene garantito l'adeguato recupero del riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.
2. Nessun compenso è dovuto a titolo di straordinario.
3. Non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2011-11-29;223#art-10