Art. 5

Termine del contratto

In vigore dal 2 feb 2012
1. Con decorrenza dal giorno successivo al compimento del 67° anno di età dell'esperto, il contratto individuale cessa in ogni caso di avere effetto. 2. L'esperto può recedere dal contratto di lavoro presentando le proprie dimissioni in forma scritta con un preavviso di almeno tre mesi. 3. Al momento della definitiva cessazione del rapporto di lavoro, all'esperto è corrisposto il trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2011-11-29;223#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo