Art. 2

Stipula

In vigore dal 2 feb 2012
1. La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata a stipulare contratti individuali di diritto privato a tempo indeterminato, ai sensi dell', comma 01 del Decreto Legislativo n. 368/2001, esclusivamente con i soggetti di cui all', comma 1 che abbiano già superato i limiti di rinnovabilità contrattuale previsti dall' del decreto legislativo n. 368/2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 2. La stipula del contratto di cui al comma 1 avviene, a domanda degli interessati, dopo la valutazione del curriculum di servizio e il superamento di un colloquio da parte di una Commissione nominata dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. 3. I contratti individuali sono stipulati a pena di nullità con atto scritto tra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e l'esperto. 4. Dopo la stipula del contratto di cui al comma 1, gli esperti sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi.
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