Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 2 feb 2012
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES", ed in particolare l', comma 01;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2010, n. 126, ed in particolare l', commi 12 e 13;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, convertito con modificazioni con legge 22 febbraio 2011, n. 9, ed in particolare l', comma 7-bis;
Considerato che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha necessità di avvalersi di un organo tecnico per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di cooperazione;
Ritenuto opportuno disciplinare la situazione degli esperti già in servizio, rinviando ad un successivo provvedimento i presupposti e le procedure di reclutamento, nonché la disciplina di stato del personale di futura assunzione;
Udito il parere del Comitato Direzionale di cui all' della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 247791 del 13 settembre 2011 effettuata ai sensi dell'articolo l7, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente Regolamento
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai contratti di diritto privato, stipulati con gli esperti di cui all', comma 3, e all'articolo 16, comma 1, lettera e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibile, all'ordinamento di stato giuridico del personale non dirigenziale del Comparto Ministeri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:2011-11-29;223#art-1