Art. 10

Estensione dell'abilitazione

In vigore dal 6 apr 2024
1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all' , comma 1, lettere c) e d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), relativa alle peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi, e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell', comma 4. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all', verte sulle prove di cui al predetto oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a). 2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all', comma 1, lettere b) e c), frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1 con esclusione delle ore già oggetto della parte teorica del programma del corso di formazione iniziale per istruttori. Si applicano le disposizioni dell', comma 3. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all', verte sulle prove di cui al predetto , comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a). 2-bis. Il soggetto che sia titolare tanto dell'abilitazione di insegnante quanto di quella di istruttore, conseguite ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero di una o di entrambe, ai sensi della previgente normativa, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui agli . 3. L'istruttore di cui all', comma 1, lettere a), b) o c), che intende estendere la propria abilitazione ed è in possesso dei requisiti prescritti dall', comma 1, lettere c) e d), numeri 2), 3) e 4), frequenta un corso di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico, conforme ai contenuti di cui all'allegato 2-bis. Si applicano le disposizioni dell', comma 4. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso, sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui all', comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima. 4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-01-26;17#art-10

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