Art. 13
Disposizioni per i corsi di formazione iniziale, periodica e di estensione dell'abilitazione svolti da autoscuole e centri di istruzione automobilistica
In vigore dal 6 apr 2024
1. Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica quali soggetti erogatori ai sensi dell', comma 2, svolgono i corsi di cui al presente regolamento presso le proprie sedi.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano previamente l'avvio di un corso alla regione o alla provincia autonoma, territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, al fine di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi.
3. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli , comma 3, 4, commi 1, ultimo periodo e 4, 7, comma 4, e 9, commi 1, ultimo periodo e 4.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-01-26;17#art-13