Art. 8
Esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore
In vigore dal 6 apr 2024
1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002. Nella Commissione d'esame deve essere assicurato che uno o più componenti siano titolari della categoria di patente idonea alla guida del veicolo su cui si svolgono le prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di cui al comma 2, lettera c). Nelle suddette prove un componente della Commissione d'esame conduce il veicolo e simula il ruolo di allievo per la verifica delle capacità di istruzione del candidato. È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.
2. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 e si articola in tre prove:
a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a);
c) terza prova: per dimostrare la propria capacità di istruzione, il candidato sostiene le seguenti prove pratiche:
1) per l'abilitazione di cui all', lettera a), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
2) per l'abilitazione di cui all', lettera b), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
3) per l'abilitazione di cui all', lettera c), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1;
4) per l'abilitazione di cui all', lettera d), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione di cui al comma 1.
2-bis. Si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo.
I veicoli utilizzati per la terza prova di cui al comma 2, lettera c), devono essere conformi alle caratteristiche tecniche di cui all', comma 5. In caso di esito negativo è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 2, lettera a). Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.
3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all', comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-01-26;17#art-8