Art. 7

Corso di formazione iniziale per istruttore

In vigore dal 6 apr 2024
1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'. 2. Il corso si svolge integralmente presso un solo soggetto di cui all'articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 2 al presente regolamento. Il corso è articolato: a) in una parte teorica di novanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'; b) in una parte pratica di ventisei ore per gli istruttori di cui all', comma 1, lettera a); c) in una parte pratica di trentadue ore per gli istruttori di cui all', comma 1, lettere b) o c); d) in una parte pratica di trentotto ore per gli istruttori di cui all', comma 1, lettera d). 3. Gli istruttori di cui all', comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 è subordinata all'osservanza del predetto accordo.». 4. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso. 5. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, a eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso. Tali veicoli sono muniti di doppi comandi, a eccezione dei motocicli, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-01-26;17#art-7

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Corso di formazione iniziale per istruttore (Art. 7 Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.) — Testo vigente | Portale Normativo