Art. 5
Abilitazioni di istruttore
In vigore dal 6 apr 2024
1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.
2. Ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all', comma 1, lettera d), n. 5).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-01-26;17#art-5