Art. 6

Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore

In vigore dal 6 apr 2024
1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti: a) età non inferiore a ventuno anni; b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie: 1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all', comma 1, lettera a); 2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all', comma 1, lettera b); 3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all', comma 1, lettera c); 4) A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all', comma 1, lettera d); 5) BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all', comma 2. 1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-01-26;17#art-6

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