Art. 2
Corso di formazione iniziale per insegnante
In vigore dal 6 apr 2024
1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'.
2. Il corso di formazione iniziale si svolge integralmente presso la sede di un solo soggetto, di seguito denominato soggetto erogatore, scelto tra quelli di cui all'articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso è articolato in una parte teorica di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. Le modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformità agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attività regolamentate la cui formazione è in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le Regioni e Province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilità sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 è subordinata all'osservanza del predetto accordo.
3. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3, da presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame, e trasmette l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-01-26;17#art-2