Art. 3

Esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante

In vigore dal 6 apr 2024
1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalità previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002. È consentito svolgere una o più prove d'esame anche presso una provincia o città metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso. 2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in quattro prove: a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due; b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. 2-bis. Ciascuna delle prove di cui al comma 2, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 2. 3. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-01-26;17#art-3

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Esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante (Art. 3 Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.) — Testo vigente | Portale Normativo