Art. 12
Docenti dei corsi di formazione
In vigore dal 6 apr 2024
1. I corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti figure professionali:
a) soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;
2) una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lettera a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196;
3) laurea triennale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155: scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266;
4) laurea magistrale in giurisprudenza;
5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004;
b) insegnante di autoscuola con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;
c) istruttore di guida con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;
d) medico iscritto all'Ordine;
e) psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'Ordine;
2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;
f) ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004, iscritto all'Ordine;
2) laurea magistrale di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, iscritto all'Ordine;
g) soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni, ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 5 maggio 2004;
2) laurea magistrale in fisica di cui al citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, 16 marzo 2007, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999 come modificato dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004.
2. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali indicate al comma 1, secondo le competenze di seguito specificate:
a) per gli argomenti di cui all', comma 3, lettera a), e per quelli di cui all', comma 3, lettera a): ingegnere o psicologo;
b) per gli argomenti di cui all', comma 3, lettera b), e per quelli di cui all', comma 3, lettera b): soggetto di cui al comma 1 lettera a);
c) per gli argomenti di cui all', comma 3, lettera c), e per quelli di cui all', comma 3 lettera c): ingegnere e psicologo;
d) per gli argomenti di cui all', comma 3, lettera d), e per quelli di cui all', comma 3, lettera d): psicologo o, limitatamente alla materia della formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, medico iscritto al relativo ordine professionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2011-01-26;17#art-12