Titolo IV
Art. 23
Asseverazioni
In vigore dal 30 ott 2010
1. Al professionista al quale sia richiesta, dalla legge o dal cliente, l'asseverazione di perizie, atti o documenti, spetta una maggiorazione del 10% da applicare agli onorari specifici relativi alla pratica svolta. La maggiorazione qui prevista non si applica alle relazioni di stima di cui all', comma 2, lettera d).
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-23