Capo III
Art. 27
Amministrazione di aziende e funzioni di rappresentante comune
In vigore dal 30 ott 2010
Amministrazione di aziende e funzioni
di rappresentante comune
1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, e per l'incarico di rappresentante comune degli obbligazionisti o di rappresentante comune di categorie di strumenti finanziari devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.
2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il professionista ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.
3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2386 del codice civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-27