Capo II
Art. 26
Altri onorari graduali
In vigore dal 30 ott 2010
1. Per ciascuna delle specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al professionista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come definito dall' o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore maggiore tra il patrimonio netto e il capitale sociale, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2010-09-02;169#art-26