Capo III

Art. 28

Amministrazione di patrimoni e di beni

In vigore dal 30 ott 2010
1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi, quali immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili, gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri: a) immobili civili ed industriali concessi in locazione: 1) un compenso, fisso per ogni locatario, di € 38,73; 2) una quota dei proventi lordi così determinata: fino a € 7.746,86: il 5%; per il di più: il 4%; b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%; c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%; d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%. 2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni. 3. Qualora sia affidata al professionista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute. 4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.
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Amministrazione di patrimoni e di beni (Art. 28 Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennita' e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.) — Testo vigente | Portale Normativo